Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

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Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026

Data:

23 Febbraio 2026

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Descrizione

Il Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n.19/2026, ha rappresentato che in occasione delle consultazioni referendarie di cui all'oggetto, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, come di seguito sinteticamente riepilogate.

Le agevolazioni tariffarie sono previste per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei.

Le Società che aderiranno per i viaggi ferroviariTrenitalia S.p.A.Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l.;

Le Società che aderiranno per i viaggi via Mare: Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla GNV S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla LG - Navigazione Libera del Golfo;

Le Società che aderiranno per i viaggi autostradali: Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.);

Le Società che aderiranno per i viaggi aerei: ITA Airways;

Altre agevolazioni di viaggio di alcune categorie di elettori residenti al'estero: 

Si rammenta altresì che, in occasione della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 20, comma 1-bis, introdotto dall'art. 2, comma 37, lettera f, della legge 6 maggio 2015, n. 52), e del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (art. 22), gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per situazione politica o l'esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso, riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026, 14:15

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